1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2008, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2008, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 66;
2) Marina n. 32;
3) Aeronautica n. 22;
4) Carabinieri n. 301;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 159;
3) Aeronautica n. 64;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 51;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 10.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 102 unità.
4. La forza organica dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 1.028 unità.
5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 648 unità.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 369 unità.
7. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, di cui all'unità previsionale di base «interventi» dei programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento ed il rinnovamento, di cui all'unità previsionale di base «funzionamento» dei programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2008, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del